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| Medicina del lavoro |
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Ambiente e Salute è la struttura di Confartigianato Alto Milanese nata per offrire alle aziende un servizio valido e puntuale in materia di medicina del lavoro, con l’ausilio di centri specializzati e professionalità di medici competenti.
È la figura fondamentale per la gestione completa della sicurezza aziendale. Gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria hanno come destinatario principale il datore di lavoro che deve provvedere alla nomina del Medico Competente, informandolo dei processi e rischi connessi all’attività. l medico competente ha i seguenti compiti (art. 25 D.Lgs. 81/08):
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce e aggiorna, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti; h) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi. IL PIANO SANITARIO Contiene la tipologia e periodicità delle visite e degli eventuali esami specialistici in relazione alla valutazione dei rischi aziendali. Il Medico Competente, tenuto conto dei risultati emersi dalla valutazione dei rischi, richiede una serie di accertamenti specifici (esami clinici, biologici e strumentali) necessari per poter formulare un corretto giudizio di idoneità alla mansione specifica.
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita di norma in una volta l’anno;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste all’ordinamento, le visite sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. |