AREA SICUREZZA

Tel. 0331 529354 - 356
Fax 0331 543287
ambienteesalute@confam.org

Area sicurezza PDF Stampa E-mail

IL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ( D. Lgs. 81/08) e CORRETTIVO (D. Lgs. 106/09) 
 

È in vigore dal 1° gennaio 2009 il nuovo Testo Unico della sicurezza (D. Lgs. 81 del 09 aprile 2008) che sostituisce completamente il precedente e ormai famoso D. Lgs. 626/94 e gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro. 

NOVITA’ 

Vi informiamo che il 5 agosto 2009 è stato pubblicato il cosiddetto “correttivo” (D.Lgs. 106) che ha modificato ed integrato il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08). Sottolineamo l’importanza di fissare un appuntamento con i nostri tecnici per poter avere un quadro più completo sugli aspetti normativi entrati in vigore il 20 agosto 2009. 

Campi di applicazione

Il Testo Unico, rispetto al precedente D.lgs. 626/94, ha esteso gli obblighi e i campi di applicazione a:

·         tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;

·         tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese familiari;

·         per i contratti di somministrazione (D.lgs 276/03) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico degli utilizzatori;

·         lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si svolge nel luogo del committente;

·         lavoratori a domicilio: solo formazione e utilizzo DPI conformi. 

Principali obblighi del datore di lavoro (artt. 17 e 18) :

  • valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento (non delegabile);
  • designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (non delegabile);
  • nominare il medico competente;
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
  • richiedere ai singoli lavoratori e al medico competente l’osservanza delle norme vigenti;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischi gravi;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
  • elaborare il DUVRI e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza così come per il DVR;
  • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
  • aggiornare le misure di prevenzione;
  • comunicare all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in caso di nuova elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati;
  • riunione periodica: aziende con più di 15 dipendenti almeno 1 volta all’anno; aziende con meno di 15 dipendenti su variazioni e richiesta 

Obblighi delle imprese familiari :

  • utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle prescrizione del TU;

  •  munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle prescrizioni del TU;

  • munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto;

  • redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) (solo per le imprese familiari che operano in cantiere). 

Obblighi dei lavoratori autonomi

Oltre a quanto previsto per le imprese familiari di cui al punto precedente (con esclusione del POS) e in occasione di contratti d’appalto, d’opera e somministrazione i lavoratori autonomi devono:

·         cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività oggetto dell’appalto;

·         coordinare gli interventi di prevenzione, informandosi reciprocamente con il committente al fine di eliminare i rischi da interferenze. 

Principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: 

  • datore di lavoro, lavoratori autonomi e imprese familiari;
  • responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) - può essere interno o esterno alla azienda – ad esclusione di alcuni settori in cui è obbligatorio interno. Nelle imprese fino a 30 dipendenti può coincidere con il datore di lavoro;
  • rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) - per le aziende con meno di 15 dipendenti viene riconfermata la possibilità che venga eletto il Rappresentante Territoriale (RLST);
  • medico Competente;
  • addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso). 

Il nuovo documento di valutazione dei rischi (art. 28 e 29) 

Il 1° gennaio 2009 sono entrate in vigore le nuove norme sulla valutazione dei rischi che obbligano tutti i datori di lavoro e committenti ad elaborare o rielaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) con le nuove misure di tutela (artt. 28 e 29).

Ecco i principali contenuti del nuovo DVR:

articolo 28: oggetto della valutazione dei rischi

  • La valutazione dei rischi anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,  compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.
  • Il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o di quello territoriale (RLST) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

  • Il contenuto del documento deve inoltre rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del d.lgs 81/08. 

articolo 29: modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

  • Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
  • Le attività del punto precedente sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  • La valutazione ed il DVR devono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità dei due punti precedenti, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate.
  • Il DVR ed il DUVRI devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
  • Autocertificazione (comma 5) - attenzione alla scadenza del 2012. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo all’entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) e comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi
  • Per le aziende fino a 50 lavoratori (con esclusione di quelle con rischi particolari) è prevista entro il 31 dicembre 2010, l’elaborazione di procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi che tengano conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore (a cura della Commissione consultiva permanente per salute e sicurezza sul lavoro). 

Ogni giorno le imprese artigiane si trovano ad affrontare numerose difficoltà nello svolgimento delle loro attività.

Accanto ai tradizionali settori (fiscali e contabilità) gli imprenditori artigiani si trovano ad affrontare problematiche legate all’ambiente e alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Per questo l’Ufficio Ambiente e Salute si mette a disposizione con assistenza e consulenza nell’ambito della gestione ambientale, della sicurezza e della formazione. 

Elenchiamo qui di seguito  i servizi erogati dall’Ufficio Ambiente e Salute: 

o   Valutazione dei Rischi – D. Lgs. 81/08

o   Valutazione Rischio Chimico nell’ambiente di lavoro

o   Valutazione Rischio Incendio

o   Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.)

o   Stesura Piano di Emergenza

o   Valutazione Rischi per la salute sul lavoro dei minori

o   Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)

o   Nulla Osta Inizio Attività (N.O.I.A.)