Approvazione Legge Comunitaria 2008 PDF Stampa E-mail
Mercoledì 21 Ottobre 2009 00:00

RECEPIMENTO SOLLECITAZIONI CONFARTIGIANATO SUI PRINCIPI DELEGA LEGISLATIVA PER EMANAZIONE DECRETI SETTORE ALIMENTARE

E’ stata approvata, ma non ancora pubblicata in G.U., la legge Comunitaria 2008, nella quale sono contenuti all’art.7 (vedi allegato), tra i principi ed i criteri direttivi della delega legislativa relativa all’emanazione di decreti legislativi di coordinamento tra le disposizioni del D.Lgs.n.193/2007 in materia di controlli per la sicurezza alimentare e la normativa introdotta dal “pacchetto igiene”, alcuni indirizzi, sollecitati con decisione da Confartigianato Alimentazione.

Si tratta di un importante risultato che contribuisce a rendere più chiara la corretta applicazione delle disposizioni normative stabilite dal Reg.852/2004 laddove, alla luce della filosofia della “flessibilità” che ha ispirato il legislatore comunitario, si è inteso prevedere un adattamento della normativa a misura delle imprese di piccole dimensioni.

In particolare si è deciso di riconfermare le semplificazioni delle procedure di autocontrollo nelle micro e piccole imprese, in modo da consentire che il sistema HACCP possa essere applicato “in qualsiasi situazione, anche nelle piccole imprese”.

Una flessibilità che il regolamento prevede per l’adozione di buone prassi igieniche in luogo della individuazione e sorveglianza dei punti critici di controllo ed estende anche alla predisposizione di documenti e registrazioni che siano adeguati alla natura ed alla dimensione dell’impresa alimentare e la cui conservazione sia elastica “onde evitare oneri inutili per le piccole imprese”.

Viene inoltre recuperato all’interno del regime dei controlli il principio della prescrizione a “priori”, che era stato previsto quale criterio fondamentale nei principi dell’autocontrollo-HACCP dal precedente D.Lgs.n.155/97 e poi decaduto a seguito dell’ abrogazione dello stesso Decreto fissata dall’art.3 del D.Lgs.n.193/2007, che fin dalla sua introduzione aveva garantito una maggiore consapevolezza degli operatori alla collaborazione con le autorità di controllo.

In tal modo, prima della irrogazione in automatico di una sanzione per accertata violazione normativa, così come aveva stabilito il D.Lgs.n.193/2007, viene prescritto all’operatore di procedere, entro un congruo tempo, all’eliminazione di quelle situazioni e/o comportamenti che costituiscono una inottemperanza alla legge, dopodiché in mancanza di adeguamento possono essere applicate le relative sanzioni.

E proprio restando alle sanzioni, si è ottenuta l’affermazione per la prima volta di un importante principio: la gradualità delle misure sanzionatorie amministrative, comminate per violazione della normativa sulla sicurezza alimentare, in funzione della dimensione dell’impresa e del relativo fatturato.

La previsione di un sistema sanzionatorio così differenziato potrà impedire l’applicazione per le micro e piccole imprese di sanzioni particolarmente elevate, dato che oscillano tra un valore minimo di 500 € ed uno massimo di 500.000 euro, che potrebbero essere quindi fortemente penalizzanti per il prosieguo della loro attività e di fatto discriminatorie nei loro confronti.

Da ultimo viene fissato il principio della semplificazione anche per le procedure relative alla registrazione ed al riconoscimento delle imprese alimentari che di fatto si traduce in misure di semplificazione amministrativa degli oneri e delle procedure a carico del sistema produttivo nelle fasi di avvio dell’attività.

A tal proposito si ricorda che il legislatore nazionale si sta già adeguando al richiamato principio laddove prevede un alleggerimento ed una velocizzazione delle procedure di notificazione e registrazione nella revisione delle Linee guida relative ai Regg. Ce 852/2004 e 853/2004.