

Referente:
GIACOMO ROSSINI
tel. 0331 529350
giacomo.rossini@confam.org
| Riduzione contributiva aziende edili 2009 |
|
|
|
| Venerdì 06 Novembre 2009 14:32 |
|
Sulla G.U. n. 239 del 14 ottobre 2009 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 luglio 2009, con il quale viene fissata nella misura dell’11,50 %, per l’anno 2009, la riduzione contributiva per i datori di lavoro esercenti attività edile sull’ammontare delle contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’INPS e all’INAIL, per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1955, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
La misura dell’11,50%, che è la conferma di quella prevista per l’anno 2008, trae ragione, così come è specificato nelle premesse del decreto, dalle rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile negli anni di applicazione della riduzione, secondo cui, rispetto al periodo precedente, un aumento della base imponibile, con conseguente incremento del gettito contributivo, compensa la riduzione accordata. Per poter accedere al beneficio, le aziende devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC, compresa la Cassa Edile; non essere state destinatarie di condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza nel quinquennio precedente la data di applicazione dell’agevolazione; rispettare integralmente le contrattazioni collettive; non avere in corso provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni di norme poste a tutela delle condizioni di lavoro. Operativamente, per l’INPS, il beneficio contributivo spettante per il mese cui si riferisce deve essere indicato nel quadro D del modello DM 10/2, utilizzando il codice L 206, mentre i benefici relativi ai mesi arretrati da gennaio 2009 devono essere riportati nel modello DM 10/2, sempre nel quadro D, ma utilizzando il codice L 207.
Per le aziende edili inquadrate dall’INAIL nei settori industria e artigianato, la riduzione dell’11,50% è calcolata sul tasso infortuni e silicosi applicato in azienda ed il relativo sconto é riconosciuto in sede di autoliquidazione 2009/2010 (febbraio 2010). |