Con riferimento alla comunicazione di settimana scorsa, circa la nomina del consulente per la sicurezza per itrasporti stradali di merci pericolose prevista dall’Accordo ADR, segnaliamo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato una nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina.

I contenuti della nota ministeriale sono perfettamente in linea con la posizione interpretativa espressa da Confartigianato nella nota inviata ai Ministeri competenti il 7 dicembre scorso.

In particolare, segnaliamo il seguente passaggio della nota ministeriale:

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n.A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative” che di fatto esclude dall’obbligo di nomina di un consulente ADR, le attività di “imballaggio, carico, riempimento o scarico” non direttamente connesse all’attività di trasporto di merci pericolose.