Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro


Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (c.d. Decreto Fiscale) ha introdotto importanti novità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, andando a integrare e modificare il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla Ssalute e Sicurezza).

Lo scopo del Decreto Fiscale in materia è quello di intervenire più efficacemente nei confronti di quelle aziende che non adottano le misure di prevenzione o che si avvalgono di lavoro irregolare, estendendo le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nell’attività di vigilanza attraverso un aumento dell’organico e un ingente investimento in tecnologie informatiche (SINP), e assicurando un migliore coordinamento dei soggetti competenti nel verificare il rispetto della normativa volta a garantire la prevenzione.Il quadro normativo

Le modifiche ed integrazioni operate dall’art. 13 del Decreto Fiscale al Testo Unico 81/08 si sono rese necessarie anche per contrastare il tragico ripetersi di morti sul lavoro che sta accompagnando la ripresa produttiva post pandemia nel nostro Paese.

Le novità fanno soprattutto riferimento all’introduzione e/o alla modifica dei seguenti aspetti:

  • l’estensione dei poteri di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL);
  • il rafforzamento della banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP) avente lo scopo principale di programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale le attività di vigilanza;
  • la sospensione dell’attività imprenditoriale e inasprimento delle sanzioni, in ipotesi di determinate violazioni.

L’estensione dei poteri di vigilanza dell’INL

L’articolo 13, comma 1, del Decreto Fiscale, ha modificato quanto previsto nel medesimo articolo del Testo Unico sulla salute e sicurezza, che prevedeva che la vigilanza sull’applicazione, o meno, della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro fosse svolta:

  • dall’azienda sanitaria locale competente;
  • dal corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In base alla nuova normativa anche l’INL svolgerà l’attività di vigilanza sulla corretta applicazione, da parte dei datori di lavoro, delle misure previste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nello specifico l’INL dovrà inoltre presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione analitica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto:

  • l’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare;
  • i risultati conseguiti.

La sospensione dell’attività imprenditoriale e l’inasprimento delle sanzioni

Il Decreto Fiscale modifica, sostanzialmente, anche la disciplina relativa alla sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso di lavoro irregolare e di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento di sospensione non ammetterà margini di discrezionalità da parte degli ispettori e prevede l’impossibilità, per l’azienda destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo della sospensione.

Tale provvedimento cautelare di sospensione viene adottato:

  • al riscontro della presenza di lavoratori irregolari (c.d. lavoratori in nero), a seguito di accesso dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Una volta accertata la presenza di lavoratori irregolari, qualora siano presenti in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, anziché il 20% come in precedenza, gli ispettori procederanno con la sospensione, adottata in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, in alternativa, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni;
  • in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro (ad esempio: la mancanza di protezioni consone all’attività svolta, la mancanza del documento di valutazione dei rischi (DVR), e la mancanza di formazione ecc…).

Il provvedimento di sospensione, in ipotesi di lavoratore irregolare, non trova applicazione nel caso in cui il dipendente sia l’unico occupato dall’impresa.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, oltre a dover sanare le violazioni riscontrate dagli ispettori, il datore di lavoro è altresì tenuto al pagamento di somme aggiuntive (sanzioni amministrative) che sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti alla adozione del provvedimento, il medesimo datore di lavoro sia stato destinatario di un provvedimento di sospensione.

Il datore di lavoro che chiede la revoca e non rispetta la sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.