La Legge 11 marzo 2026, n. 34 ha introdotto nuovi obblighi in materia di sicurezza per le imprese che utilizzano il lavoro agile (smart working). La norma interviene sull’art. 22 della Legge 81/2017 e introduce nel Testo Unico sulla Sicurezza il nuovo comma 7-bis all’art. 3, chiarendo come il datore di lavoro debba tutelare i lavoratori anche quando l’attività si svolge fuori dai locali aziendali — al domicilio del dipendente o in spazi di co-working.
L’OBBLIGO IN SINTESI
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, con firma di ricevuta, un’informativa scritta sui rischi per la salute e la sicurezza e sulle misure di prevenzione da adottare nella postazione di lavoro agile. L’adempimento è a cadenza annuale: ogni anno il documento deve essere rinnovato e controfirmato.
L’informativa deve coprire i principali aspetti legati all’attività svolta da remoto: rischi ambientali (illuminazione, microclima, rumore), corretto uso delle attrezzature tecnologiche, prevenzione dei disturbi da videoterminale, ergonomia della postazione, gestione delle emergenze e diritto alla disconnessione.
LE SANZIONI
La mancata consegna dell’informativa non è più una carenza formale. La violazione è qualificata come “mancata informazione sui rischi” ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 ed è punita con arresto da due a quattro mesi oppure con ammenda da 1.708,61 € a 7.403,96 €.
COSA FARE
Le imprese che hanno dipendenti in smart working devono verificare di aver consegnato l’informativa e programmare il rinnovo annuale. Il documento deve rispecchiare le effettive modalità di lavoro agile adottate, e non essere un testo generico.
Per assistenza e per predisporre la documentazione necessaria, contatta il nostro Ufficio Sicurezza: sicurezza@confam.org — 0331.529355

