Coronavirus – aggiornamenti del 26 marzo

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Data

26/03/2020

Sul sito internet di Confartigianato Imprese รจ stata aperta una nuova pagina contenente tutte le FAQ relative all’emergenza in corso, costantemente aggiornata (qui l’accesso); intanto, qui sotto, alcuni aggiornamenti relativi a Regione Lombardia (sospensione tributi), nuovo modello di autocertificazione spostamenti e precisazioni su nuovi decreti di ieri (codici Ateco e armonizzazione provvedimenti).

REGIONE LOMBARDIA

Con Deliberazione XI/2965 del 23 marzo c.m. Regione Lombardia ha disposto, a favore dei soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio della regione Lombardia, le seguenti sospensioni:

  • degli adempimenti tributari e dei termini dei versamenti con scadenza nel periodo compreso tra lโ€™8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, purchรฉ vengano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unโ€™unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Le โ€œtasseโ€ interessate dalla proroga sono lโ€™Irap, lโ€™addizionale regionale Irpef, il Bollo Auto, lโ€™Ecotassa e la Tassa sulle Concessioni, vale a dire i tributi regionali non amministrati in convenzione con lโ€™Agenzia delle Entrate;
  • della riscossione della rate in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 dei debiti tributari senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purchรฉ proceda al pagamento delle rate residue, con cadenza mensile, a decorrere dal 30 giugno 2020.

Tale disposizione si applica anche al concessionario Publiservizi Srl per le rateizzazioni in essere.

Resta comunque aperta la possibilitร  di pagamento per tutti quei contribuenti che volessero assolvere all’obbligo tributario alle scadenze previste, lo stesso vale per i pagamenti in domiciliazione bancaria. Si evidenzia che per effetto del DL 18/2020 restano sospese fino al 31 maggio 2020 tutte le attivitร  in capo al concessionario Publiservizi Srl per la riscossione coattiva dei tributi regionali.

AUTOCERTIFICAZIONE SPOSTAMENTI

Pubblicato sul sito del Ministero degli Interni li nuovo modello di autodichiarazione degli spostamenti (quarta versione), cliacca qui

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nella giornata di ieri รจ stato adottato un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che modifica, limitando ulteriormente la lista delle imprese che possono proseguire lโ€™attivitร , il DPCM del 22 marzo che aveva giร  molto limitato queste ultime. Queste ulteriori disposizioni si applicano a partire da oggi e fino al 3 aprile 2020. Nellโ€™allegato a questo decreto sono state apportate modifiche sia inserendo Codici Ateco che non erano previsti โ€“ e quindi consentendo alcune attivitร  โ€“, sia specificando Codici Ateco di Macro settori il cui Codice Macro era ricompreso nellโ€™Allegato del DPCM del 22 marzo, sia eliminando Codici Ateco di settori non considerati essenziali.

In termini generali riteniamo debbano valere i seguenti principi:

– le linee produttive riconducibili ai Codici Ateco individuati sono esclusivamente riferite alla produzione di beni di necessitร ;

– lโ€™attivitร  a cui occorre fare riferimento รจ quella effettivamente svolta dallโ€™impresa di cui ai Codici Ateco indicati con ciรฒ volendo intendere che, laddove lโ€™attivitร  dichiarata al Registro delle Imprese rientra fra quelle che possono continuare ad operare mentre quella effettivamente svolta รจ compresa tra quelle ad obbligo di chiusura, occorre fare riferimento a tale ultima attivitร ;

le imprese le cui attivitร  sono sospese per effetto di questo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico possono completare le attivitร  necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Le attivitร  sospese possono proseguire se organizzate in modalitร  di lavoro a distanza o agile;

– le indicazioni fornite devono essere lette anche con riferimento a quanto eventualmente previsto dalle ordinanze che, per effetto del decreto legge 19 (vedi sotto), possono essere piรน restrittive.

Qui elenco.

DECRETO LEGGE 19 del 25 Marzo 2020

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri sera รจ stato pubblicato il Decreto Legge n. 19 del 2020 che reca โ€œMisure urgenti per fronteggiare lโ€™emergenza epidemiologica da COVID-19โ€, che entra in vigore oggi.

Lโ€™adozione di questo decreto legge si รจ resa necessaria per ovviare a possibili criticitร  interpretative relative ai numerosi atti (DPCM, ordinanze regionali, ordinanze dei sindaci) che si sono susseguite nellโ€™ultima settimana. รˆ stata, quindi, scelta lโ€™adozione di una fonte normativa primaria quale il Decreto Legge per rendere il quadro normativo, almeno da un punto di vista di gerarchia delle fonti, il piรน chiaro possibile.

Per quanto riguarda le misure si prevede:

  • la possibilitร , in capo al Governo, di adottare, su parti del territorio nazionale ovvero su tutto il territorio, una o piรน misure per periodi predeterminati di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili, anche piรน volte, fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020);
  • le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalitร  al rischio effettivamente presente sono, tra le altre (art. 1, comma 2):

limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazione alla possibilitร  di allontanarsi dalla propria residenza se non per spostamenti individuali motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessitร  o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni (a));

limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonchรฉ rispetto al territorio nazionale (c));

– applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia o che rientrano da aree ubicate fuori dal territorio nazionale (d));

divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perchรฉ positive al virus (e));

possibilitร  di disporre o di affidare alle competenti autoritร  statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonchรฉ di trasporto pubblico locale (o));

sospensione dei servizi educativi compresi i corsi professionali e le attivitร  formative svolte da enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivitร  formative o prove di esame (p));

limitazione o sospensione delle attivitร  commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilitร  di generi agricoli, alimentari e di prima necessitร  da espletare con modalitร  idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (u));

limitazione o sospensione delle attivitร  di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti (v));

limitazione o sospensione di altre attivitร  di impresa o professionali, anche ove comportanti lโ€™esercizio di pubbliche funzioni, nonchรฉ di lavoro autonomo, con possibilitร  di esclusione dei servizi di pubblica necessitร  (previa assunzione di protocolli di sicurezza anti contagio, e laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata ed adeguata a prevenire il rischio di contagio con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale (z));

limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilitร  dei generi agricoli, alimentari e di prima necessitร  (aa));

previsione che le attivitร  consentite si svolgano previa assunzione del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (gg));

eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivitร  economiche con verifica caso per caso affidata ad autoritร  pubbliche specificamente individuate (hh)).

I provvedimenti possono essere adottati con DPCM, sentiti i Ministri competenti ed il Presidente della Conferenza delle Regioni (ovvero i singoli Presidenti delle Regioni nel caso riguardino singoli territori) ovvero su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate nel caso di singole Regioni e deve essere sentito, per i profili tecnico scientifici e per le valutazioni di adeguatezza e proporzionalitร , il Comitato Tecnico Scientifico previsto dallโ€™Ordinanza della Protezione Civile 630 del 2020.

Si prevede, inoltre, che puรฒ essere imposto lo svolgimento di attivitร  non oggetto di sospensione che dovrร  risultare necessaria per assicurare lโ€™effettivitร  e la pubblica utilitร . Sarร  il prefetto ad adottare il provvedimento che impone lโ€™obbligo di restare aperti.

Il decreto interviene (art. 3), inoltre, sul rapporto tra ordinanze regionali e disposizioni nazionali: le Regioni potranno introdurre misure piรน restrittive ma esclusivamente nellโ€™ambito delle attivitร  di loro competenza e senza incidere sulle attivitร  produttive. In ogni caso le ordinanze adottate nei giorni scorsi rimarranno in vigore per altri 10 giorni dallโ€™entrata in vigore del decreto.

Inoltre, โ€œin casi di estrema necessitร  e urgenzaโ€ i Presidenti delle Regioni potranno adottare ordinanze che saranno in vigore fino allโ€™adozione del DPCM che le assorbe.

Nel caso di ordinanze adottate da sindaci si ribadisce che non potranno essere in contrasto con le misure statali.

Lโ€™art. 4 modifica le multe e le sanzioni previste:

la sanzione amministrativa va da 400 euro a 3.000 euro e potrร  essere ridotta del 30% se si paga entro 30 giorni. Tuttavia, se si viene colti in violazione alla guida di un veicolo lโ€™importo della multa รจ aumentato fino a un terzo;

per quello che riguarda alcune attivitร  sospese (lett. i), m) p), u), v), z), aa)) vi รจ anche la sanzione accessoria della chiusura dellโ€™attivitร  da 5 a 30 giorni;

โ€“ inasprimento della sanzione prevista dal Testo Unico sulle Leggi Sanitarie per chi diffonde il virus con lโ€™arresto da 3 a 18 mesi e lโ€™ammenda da 500 a 5.000 euro. รˆ infine confermato il carcere fino a 5 anni per chi non rispetta la quarantena.

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