Albo Gestori Ambientale: attenzione alla scadenza decennale

Coloro che sono in possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali cat. 2/bis, cioè per il trasporto dei propri rifiuti come produttori iniziali, devono presentare la domanda di rinnovo all’Albo telematicamente almeno cinque mesi prima della scadenza (decennale) così come previsto dall’attuale normativa (DM 120/14 art. 22 comma 2). Pertanto, si invitano le imprese a controllare accuratamente la scadenza della propria autorizzazione in modo da provvedere per tempo ed entro i termini al rinnovo.

Si ricorda che l’iscrizione  all’Albo per il trasporto dei rifiuti autoprodotti come cat. 2/bis riguarda:

  • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti
  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti.

Per produttori iniziali si intende l’impresa la cui attività ha prodotto il rifiuto. E’ necessario che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’impresa produttrice dei rifiuti. In pratica tale attività  di trasporto deve costituire una delle attività ordinarie da cui le imprese traggono un reddito.

Tra i documenti da presentare per l’iscrizione e il rinnovo è necessaria la copia della carta di circolazione  o altra documentazione (contratto di locazione, comodato, locazione finanziaria, ecc ) che comprovi la piena ed esclusiva disponibilità del veicolo da parte dell’impresa.

Le imprese sono tenute a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. In particolare le variazioni relative a veicoli, CER, attività devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi. In particolare per l’immediato utilizzo di veicoli nuovi o reimmatricolati (cambio targa) l’Albo può rilasciare un atto notorio di variazione veicolo della durata di 60 gg  dalla domanda di variazione.

Ricordiamo che per ogni necessità e per un’adeguata assistenza è possibile contattare l’Ufficio Ambiente e Salute al numero 0331 529355 o all’indirizzo mail: ambienteesalute@confam.org