Comunicazione preventiva Collaboratori Autonomi Occasionali

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Con lo scopo di svolgere un’attività di monitoraggio e per contrastare forme elusive nell’utilizzo dei contratti di lavoro autonomo occasionale, dal 21 dicembre 2021, con la conversione in Legge (L. 215/2021) del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021)  è vigente una nuova disposizione che prevede l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.).

Si tratta di quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. In pratica, sono rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale.

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. La sanzione potrà essere più di una laddove le omissioni riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.

Per ogni chiarimento in merito e per conoscere modalità e dati della comunicazione potete contattare l’area amministrazione del personale: 0331. 529111