
Sul sito internet di Confartigianato Imprese รจ stata aperta una nuova pagina contenente tutte le FAQ relative all’emergenza in corso, costantemente aggiornata (qui l’accesso); intanto, qui sotto, alcuni aggiornamenti relativi a Regione Lombardia (sospensione tributi), nuovo modello di autocertificazione spostamenti e precisazioni su nuovi decreti di ieri (codici Ateco e armonizzazione provvedimenti).
REGIONE LOMBARDIA
Con Deliberazione XI/2965 del 23 marzo c.m. Regione Lombardia ha disposto, a favore dei soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio della regione Lombardia, le seguenti sospensioni:
- degli adempimenti tributari e dei termini dei versamenti con scadenza nel periodo compreso tra lโ8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, purchรฉ vengano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unโunica soluzione entro il 30 giugno 2020. Le โtasseโ interessate dalla proroga sono lโIrap, lโaddizionale regionale Irpef, il Bollo Auto, lโEcotassa e la Tassa sulle Concessioni, vale a dire i tributi regionali non amministrati in convenzione con lโAgenzia delle Entrate;
- della riscossione della rate in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 dei debiti tributari senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purchรฉ proceda al pagamento delle rate residue, con cadenza mensile, a decorrere dal 30 giugno 2020.
Tale disposizione si applica anche al concessionario Publiservizi Srl per le rateizzazioni in essere.
Resta comunque aperta la possibilitร di pagamento per tutti quei contribuenti che volessero assolvere all’obbligo tributario alle scadenze previste, lo stesso vale per i pagamenti in domiciliazione bancaria. Si evidenzia che per effetto del DL 18/2020 restano sospese fino al 31 maggio 2020 tutte le attivitร in capo al concessionario Publiservizi Srl per la riscossione coattiva dei tributi regionali.
AUTOCERTIFICAZIONE SPOSTAMENTI
Pubblicato sul sito del Ministero degli Interni li nuovo modello di autodichiarazione degli spostamenti (quarta versione), cliacca qui
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Nella giornata di ieri รจ stato adottato un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che modifica, limitando ulteriormente la lista delle imprese che possono proseguire lโattivitร , il DPCM del 22 marzo che aveva giร molto limitato queste ultime. Queste ulteriori disposizioni si applicano a partire da oggi e fino al 3 aprile 2020. Nellโallegato a questo decreto sono state apportate modifiche sia inserendo Codici Ateco che non erano previsti โ e quindi consentendo alcune attivitร โ, sia specificando Codici Ateco di Macro settori il cui Codice Macro era ricompreso nellโAllegato del DPCM del 22 marzo, sia eliminando Codici Ateco di settori non considerati essenziali.
In termini generali riteniamo debbano valere i seguenti principi:
– le linee produttive riconducibili ai Codici Ateco individuati sono esclusivamente riferite alla produzione di beni di necessitร ;
– lโattivitร a cui occorre fare riferimento รจ quella effettivamente svolta dallโimpresa di cui ai Codici Ateco indicati con ciรฒ volendo intendere che, laddove lโattivitร dichiarata al Registro delle Imprese rientra fra quelle che possono continuare ad operare mentre quella effettivamente svolta รจ compresa tra quelle ad obbligo di chiusura, occorre fare riferimento a tale ultima attivitร ;
– le imprese le cui attivitร sono sospese per effetto di questo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico possono completare le attivitร necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Le attivitร sospese possono proseguire se organizzate in modalitร di lavoro a distanza o agile;
– le indicazioni fornite devono essere lette anche con riferimento a quanto eventualmente previsto dalle ordinanze che, per effetto del decreto legge 19 (vedi sotto), possono essere piรน restrittive.
Qui elenco.
DECRETO LEGGE 19 del 25 Marzo 2020
Nella Gazzetta Ufficiale di ieri sera รจ stato pubblicato il Decreto Legge n. 19 del 2020 che reca โMisure urgenti per fronteggiare lโemergenza epidemiologica da COVID-19โ, che entra in vigore oggi.
Lโadozione di questo decreto legge si รจ resa necessaria per ovviare a possibili criticitร interpretative relative ai numerosi atti (DPCM, ordinanze regionali, ordinanze dei sindaci) che si sono susseguite nellโultima settimana. ร stata, quindi, scelta lโadozione di una fonte normativa primaria quale il Decreto Legge per rendere il quadro normativo, almeno da un punto di vista di gerarchia delle fonti, il piรน chiaro possibile.
Per quanto riguarda le misure si prevede:
- la possibilitร , in capo al Governo, di adottare, su parti del territorio nazionale ovvero su tutto il territorio, una o piรน misure per periodi predeterminati di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili, anche piรน volte, fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020);
- le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalitร al rischio effettivamente presente sono, tra le altre (art. 1, comma 2):
– limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazione alla possibilitร di allontanarsi dalla propria residenza se non per spostamenti individuali motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessitร o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni (a));
– limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonchรฉ rispetto al territorio nazionale (c));
– applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia o che rientrano da aree ubicate fuori dal territorio nazionale (d));
– divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perchรฉ positive al virus (e));
– possibilitร di disporre o di affidare alle competenti autoritร statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonchรฉ di trasporto pubblico locale (o));
– sospensione dei servizi educativi compresi i corsi professionali e le attivitร formative svolte da enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivitร formative o prove di esame (p));
– limitazione o sospensione delle attivitร commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilitร di generi agricoli, alimentari e di prima necessitร da espletare con modalitร idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (u));
– limitazione o sospensione delle attivitร di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti (v));
– limitazione o sospensione di altre attivitร di impresa o professionali, anche ove comportanti lโesercizio di pubbliche funzioni, nonchรฉ di lavoro autonomo, con possibilitร di esclusione dei servizi di pubblica necessitร (previa assunzione di protocolli di sicurezza anti contagio, e laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata ed adeguata a prevenire il rischio di contagio con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale (z));
– limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilitร dei generi agricoli, alimentari e di prima necessitร (aa));
– previsione che le attivitร consentite si svolgano previa assunzione del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (gg));
– eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivitร economiche con verifica caso per caso affidata ad autoritร pubbliche specificamente individuate (hh)).
I provvedimenti possono essere adottati con DPCM, sentiti i Ministri competenti ed il Presidente della Conferenza delle Regioni (ovvero i singoli Presidenti delle Regioni nel caso riguardino singoli territori) ovvero su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate nel caso di singole Regioni e deve essere sentito, per i profili tecnico scientifici e per le valutazioni di adeguatezza e proporzionalitร , il Comitato Tecnico Scientifico previsto dallโOrdinanza della Protezione Civile 630 del 2020.
Si prevede, inoltre, che puรฒ essere imposto lo svolgimento di attivitร non oggetto di sospensione che dovrร risultare necessaria per assicurare lโeffettivitร e la pubblica utilitร . Sarร il prefetto ad adottare il provvedimento che impone lโobbligo di restare aperti.
Il decreto interviene (art. 3), inoltre, sul rapporto tra ordinanze regionali e disposizioni nazionali: le Regioni potranno introdurre misure piรน restrittive ma esclusivamente nellโambito delle attivitร di loro competenza e senza incidere sulle attivitร produttive. In ogni caso le ordinanze adottate nei giorni scorsi rimarranno in vigore per altri 10 giorni dallโentrata in vigore del decreto.
Inoltre, โin casi di estrema necessitร e urgenzaโ i Presidenti delle Regioni potranno adottare ordinanze che saranno in vigore fino allโadozione del DPCM che le assorbe.
Nel caso di ordinanze adottate da sindaci si ribadisce che non potranno essere in contrasto con le misure statali.
Lโart. 4 modifica le multe e le sanzioni previste:
– la sanzione amministrativa va da 400 euro a 3.000 euro e potrร essere ridotta del 30% se si paga entro 30 giorni. Tuttavia, se si viene colti in violazione alla guida di un veicolo lโimporto della multa รจ aumentato fino a un terzo;
– per quello che riguarda alcune attivitร sospese (lett. i), m) p), u), v), z), aa)) vi รจ anche la sanzione accessoria della chiusura dellโattivitร da 5 a 30 giorni;
โ inasprimento della sanzione prevista dal Testo Unico sulle Leggi Sanitarie per chi diffonde il virus con lโarresto da 3 a 18 mesi e lโammenda da 500 a 5.000 euro. ร infine confermato il carcere fino a 5 anni per chi non rispetta la quarantena.

