Nella serata di ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il decreto contenente i provvedimenti a sostegno dell’emergenza coronavirus per la settimana che va dal 2 all’8 marzo 2020.
Per il nostro territorio, Zona Gialla, la situazione non si discosta in maniera significativa rispetto a quanto giĆ previsto per settimana scorsa; ecco le misure previste all’articolo 2 e all’articolo 4:
- sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino allā8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano āa porte chiuseā. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre āa porte chiuseā;
- divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province;
- sospensione, sino allā8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonchĆ© degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo dāesempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
- consentito lo svolgimento delle attivitĆ nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dellāaccesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
- apertura dei luoghi di culto ĆØ condizionata allāadozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilitĆ di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- sospensione, sino allā8 marzo 2020, dei servizi educativi dellāinfanzia e delle attivitĆ didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchĆ© della frequenza delle attivitĆ scolastiche e di formazione superiore, comprese le UniversitĆ e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universitĆ per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilitĆ di svolgimento a distanza;
- sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonchĆ© ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione allāesercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;
- svolgimento delle attivitĆ di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- apertura delle attivitĆ commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata allāadozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalitĆ contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilitĆ di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalitĆ di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- limitazione dellāaccesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
- rigorosa limitazione dellāaccesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
- sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalitĆ di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilitĆ e coordinamenti attivati nellāambito dellāemergenza COVID-19.
- sospensione delle attivitĆ di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per lāerogazione delle prestazioni rientranti nei ālivelli essenziali di assistenzaā), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Il testo completo del decreto ĆØ scaricabile qui.
Si segnala inoltre che tutti gli appuntamenti pubblici, convegni, corsi e riunioni in calendario, sono stati annullati per lāintera settimana,Ā fino all’8 marzo compreso, come previsto dal Decreto, salvo nuove comunicazioni.
ATTENZIONE: Come richiesto dall’ART.3, comma 1, lettera d) del Decreto si invitano tutti gli esercizi commerciali ad osservare, all’interno dei locali della propria attivitĆ , quanto previsto (allegato 4) relativamente alle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie.
Il Governo sta elaborando ulteriori misure, di prossima approvazione, per il sostegno economico ai cittadini, alle famiglie e alle imprese, connesse all’emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19, e più globalmente per la crescita economica del Paese”; nella giornata di oggi, intanto, il Segretario Nazionale Cesare Fumagalli ĆØ intervenuto a Roma ad un incontro con il Segretario del Partito Democratico. Qui l’articolo sull’andamento dell’incontro.

