DAL 1 LUGLIO 2020 IL NUOVO LIMITE PER L`UTILIZZO DEI CONTANTI

Il DL 124/2019 convertito dalla Legge 157/2019 (Collegato alla Finanziaria 2020) ha ridotto a 1.999,00 euro il limite per l’utilizzo del contante.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31.12.2021 è vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti e titoli al portatore, quando il valore dell’operazione oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000,00 euro.

Il divieto opera anche in caso di pagamenti artificiosamente frazionati ciascuno di valore inferiore ad € 2.000,00. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate).

Sono assolutamente da evitare transazioni in contanti (se di importo pari e/o superiore a € 2.000,00) di:

  • Incassi o pagamenti di fatture;
  • Regolazione di partite in sede di chiusura bilancio o rilevazione di prestiti da soci come pure conferimenti di società o versamenti a fondo perduto;
  • Distribuzione utili da società a soci;
  • Registrazione in prima nota di pagamenti o incassi;
  • Incassi di caparra o cauzione;

Ricordiamo inoltre che:

Gli assegni pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare sin dall’origine la clausola di non trasferibilità.

Vengono tracciate le operazioni con utilizzo di banconote da 200,00 e 500,00 euro per importi unitari superiori a €2.500,00.

Il mancato rispetto della normativa (che coinvolge sia chi paga che chi accetta il pagamento) è punito con sanzione amministrativa pecuniaria dall’ 1% al 40% dell’importo trasferito (minimo edittale €2.000,00) per le violazioni commesse dal 1° luglio 2020 fino al 31.12.2021.
Dal 1° Gennaio 2022 il limite sarà ulteriormente ridotto a 1.000,00 euro (e, conseguentemente, da questa data il minimo edittale sarà ridotto a 1.000,00 euro).