Gestione dei rifiuti: arriva il RenTRi, il nuovo sistema di tracciabilità

Come funziona il Rentri 

Il modello di gestione digitale prevede l’emissione dei FIR (Formulari di Identificazione Rifiuti) per il trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. È suddiviso in due sezioni:

  • Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
  • Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Il portale è già online e, da fine giugno le imprese hanno potuto testare le prime funzionalità, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore ICT, prima fra tutte l’interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende. Anche alcune attività artigiane hanno partecipato ai test. 

Si è puntato ad evitare gli errori di SISTRI che venne imposto senza alcuna sperimentazione preliminare, non tenendo conto delle esigenze degli attori della gestione dei rifiuti e, per questo, non riuscì mai ad entrare a regime. 


Quando sarà operativo 

I decreti ministeriali attuativi degli aspetti operativi e tecnici del RenTri sono in fase di preparazione.
I decreti attuativi dovranno disciplinare:

  • le modalità di avvio del RenTRi: regole di iscrizione e funzionamento per la condivisione dei dati raccolti anche con Albo dei gestori ambientali, Ispra, organi di controllo;
  • gli strumenti operativi digitali, per tipologie di rifiuti e modalità di raccolta, le regole di vidimazione, compilazione e tenuta del formulario e del registro cronologico in formato digitale. 

Quali soggetti dovranno iscriversi

Al Registro dovranno iscriversi:

  • produttori di rifiuti pericolosi
  • enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
  • commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  • consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

Per i rifiuti non pericolosi dovrannà iscriversi

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,
  • commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
  • consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) d ) e g) “ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8000 €, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212 comma 8, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti”.

Per i soggetti non obbligati all’iscrizione al RenTri, gli adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei. 


I vantaggi di un registro elettronico  

La riforma del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti assolve a una serie di funzioni. Tra queste:

  • trasmissione dei dati da parte di tutti gli operatori (produttori, trasportatori, gestori dei rifiuti);
  • omogeneità e fruibilità dei dati;
  • riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione e proporzionalità;
  • maggiore efficacia delle attività di controllo;
  • miglioramento delle strategie di economia circolare e individuazione dei fabbisogni impiantistici:
  • modifica del sistema sanzionatorio.