Incentivi assunzioni legge di bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto  nuovamente  misure di incentivo per:

  1.  assunzioni con   contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 36 anni e 
  2. assunzioni sia a termine che a tempo indeterminato di  donne che abbiamo compiuto il cinquantesimo anno di età e siano disoccupate.

1) Sgravio contributivo totale assunzione giovani 2021/22

Lo sgravio contributivo per l’assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni è finalizzato all’occupazione giovanile stabile e riguarda:

  •  le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) e
  •  le trasformazioni dei contratti a termine effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022 

di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (ossia, 35 anni e 364 giorni al momento dell’instaurazione del rapporto o della trasformazione).

L’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro è riconosciuto nella misura del 100%, con esclusione dei premi INAIL da applicare:

  •  nel limite di 6.000 euro l’anno:
  1. per un periodo di 48 mesi,in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o in un’unità produttiva (identificabile con la matricola INPS) ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna
  2. per un periodo di 36 mesi in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o in un’unità produttiva in tutte le altre regioni del territorio nazionale.

Condizione imprescindibile per aver diritto allo sgravio è che i lavoratori, alla data dell’assunzione agevolata, non siano già stati occupati a tempo indeterminato con  lo stesso o con altro datore di lavoro. Questo fa sì che il beneficio non spetta per i lavoratori che hanno avuto nella propria vita lavorativa precedenti rapporti a tempo indeterminato, mentre non sono ostativi i periodi di apprendistato non stabilizzati al termine del periodo formativo.  

Non rientrano nel beneficio :

  • contratti di apprendistato (che già godono di una loro contribuzione agevolata),
  •  i rapporti di lavoro domestico e
  • i rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale.

 L’esonero contributivo spetta a condizione che il datore di lavoro non abbia proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione né proceda nei nove mesi successivi a licenziamenti individuali per  giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi per riduzione di personale nei confronti di lavoratori inquadrati nella medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Lo sgravio contributivo è subordinato a:

  • regolarità degli obblighi contributivi (dimostrata col DURC);
  • rispetto delle norme per la tutela e la salute del lavoro;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, ove sottoscritti;  
  • rispetto dei diritti di precedenza;
  • rispetto dei lavoratori posti in cassa integrazione salariale, a meno che l’assunzione incentivata non sia  di mansione e livello diverso o riguardi un’altra unità produttiva. 

Infine, va considerato che per la piena operatività dell’agevolazione contributiva occorre l’autorizzazione della Commissione Europea, ciò significa che i datori di lavoro sono costretti a versare la contribuzione piena con riserva di successivo conguaglio.

2) Assunzione agevolata donne over 50 2021/22

Lo sgravio contributivo per l’assunzione di donne con almeno cinquanta anni di etàè finalizzato ad incentivare l’occupazione delle donne e riguarda:

  1. le assunzioni a tempo determinato 
  2. e le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato 

effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022 di donne che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

L’esonero dal versamento dei contributia carico del datore di lavoro è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di 6.000 euro l’anno, compreso i premi INAIL, per un periodo che varia in base al tipo di contratto stipulato, precisamente:

  •  12 mesi, se il contratto è a tempo determinato
  • 18 mesi se il contratto è a tempo indeterminato;
  • 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato,  che venga poi trasformato  a tempo indeterminato. 

Lo sgravio è riconosciuto per l’assunzione di: 

  • donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria  e Sardegna;
  • donne di qualsiasi età che svolgono una mansione o operano in un settore caratterizzato da una disparità di genere superiore al 25% (agricoltura, edilizia, logistica, ecc.) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.  

Anche lo sgravio per l’assunzione delle donne “over 50” è subordinato alle seguenti condizioni ordinarie per i datori di lavoro:

  • regolarità degli obblighi contributivi (dimostrata col DURC);
  • rispetto delle norme per la tutela e la salute del lavoro;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, ove sottoscritti;  
  • rispetto dei diritti di precedenza nelle assunzioni ;
  • rispetto dei lavoratori posti in cassa integrazione salariale, a meno che l’assunzione incentivata non sia di livello diverso o riguardi un’altra unità produttiva. 

Condizione imprescindibile per il diritto allo sgravio è che l’assunzione delle donne comporti un incremento occupazionale netto del numero dei lavoratori dipendenti, rispetto alla media di 12 mesi precedenti.

Il calcolo deve essere effettuato mensilmente avendo quale parametro di riferimento il numero dei lavoratori equivalenti al tempo pieno, computando, quindi, i lavoratori con contratto a tempo parziale in base al rapporto tra il numero delle ore part-time e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

Sono esclusi dal computo della media i lavoratori che non sono più al lavoro per:

  • dimissioni volontarie;
  • pensionamento per raggiunti limiti di età;
  • licenziamento per giusta causa.

Infine, anche per l’agevolazione relativa all’assunzione delle donne occorre la preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

3) Incentivi assunzioni: i requisiti di “privo di impiego” o “disoccupato”

Va ricordato che, a norma di legge, si considerano “privi di impiego regolarmente retribuito“:

  1. coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
  2. coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore a 8.000 euro lordi annui (per coloro che hanno avuto un reddito di lavoro dipendente o assimilato, inteso come tale il contratto di collaborazione) o a 4.800 euro lordi annui per i lavoratori autonomi;

Invece, si considerano “disoccupati”: 

  1. i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informatico unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva dal lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Pertanto l’accertamento dello stato di disoccupazione è connesso alla presenza di due requisiti:    

  • risultare privi di impiego (il soggetto non deve svolgere alcun tipo di attività lavorativa né autonoma, né subordinata, né parasubordinata);
  • aver dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.