Obbligo mascherina confermato per il settore privato fino al 30 giugno

Le regole per la protezione dal virus COVID 19  sono cambiate il 1°maggio 2022 per la maggior parte delle situazioni sociali, compreso il lavoro. Per i  lavoratori del settore privato viene  riconfermato l’obbligo di mascherina fino al 30 giugno 2022.

Uso mascherina nei luoghi di lavoro privati

Il ministro della Salute ha emanato l’ordinanza con le nuove regole per l’utilizzo della mascherina  per le situazioni sociali  di assembramento come trasporto pubblico, spettacoli, eventi sportivi al chiuso.

Per quanto riguarda invece l’utilizzo delle mascherine  nei luoghi di lavoro del settore privato, i Ministeri del lavoro,  dello Sviluppo economico,  della Salute , Inail e  parti sociali si sono incontrate il 4 maggio e hanno  concordato di “ritenere operante il Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021 nella sua interezza e di impegnarsi a garantirne l’applicazione”, il protocollo prevede l’utilizzo delle mascherine chirurgiche. 

L’obbligo di utilizzo  di  mascherine chirurgiche riguarda :

  1. sia i luoghi di lavoro al  chiuso 
  2. che all’aperto

Le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati  si sono dati un nuovo appuntamento al 30 giugno, occasione in cui verrà riconsiderata la situazione dei contagi e della pandemia . 

GREEN PASS

Come previsto dal decreto “Fine emergenza COVID”  n. 24 del  24 marzo 2022    il 30 aprile è scaduto il termine dell’obbligo di esibire il green pass, base e rafforzato, sia nei luoghi pubblici che nei luoghi di lavoro.

OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER I LAVORATORI 

I decreti di emergenza che si sono succeduti nel 2021  avevano previsto anche   l’obbligo vaccinale  per le seguenti categorie di lavoratori

  • personale sanitario delle strutture pubbliche e private convenzionate
  • personale socio.sanitario delle RSA :
  •  tutto il personale della scuola, 
  •  personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale,
  •  personale dei sistemi di sicurezza della Repubblica (organismi della legge n. 124/2007), 
  • tutto il personale Strutture sanitarie e sociosanitarie RSA (di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e 
  • personale degli Istituti penitenziari
  • lavoratori over 50 in tutti i settori produttivi pubblici e privati 

Il decreto 1 2022  ha introdotto  una sanzione per la mancata vaccinazione di chi è obbligato, lavoratori e non, pari a 100 euro che viene irrogata automaticamente dall’Agenzia delle entrate mediante verifiche a campione basate sull’incrocio dei dati con le anagrafi del Ministero della Salute.

ATTENZIONE l’ obbligo di vaccinazione non è decaduto dal 1 maggio e resta in vigore,   con scadenze differenziate:

  1. FINO AL 15 GIUGNO  per docenti di scuola e università, personale scolastico amministrativo, personale della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, lavoratori sopra  i 50 anni 
  2. FINO AL 31 DICEMBRE  per personale sanitario e delle RSA.