La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro passa anche attraverso un’attenta e costante revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Le imprese sono tenute ad aggiornare regolarmente questo documento, includendo tutte le valutazioni richieste dalla normativa vigente.
Valutazione dei rischi per stagisti, tirocinanti e apprendisti
Il DVR deve riportare in modo esplicito la valutazione dei rischi specifici per stagisti, tirocinanti, apprendisti e per gli studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Prima di attivare un tirocinio o una collaborazione con scuole e istituti di formazione, l’azienda è quindi tenuta ad aggiornare il DVR e a garantire la formazione sulla sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/08.
Valutazione del rischio di molestie nei luoghi di lavoro
Tra i rischi da considerare nel DVR rientrano anche quelli legati alle molestie nei luoghi di lavoro, comprese forme di violenza fisica, psicologica o sessuale.
È compito del Datore di Lavoro individuare i fattori che possono favorire tali situazioni, adottare misure preventive adeguate e aggiornare il DVR affinché rifletta correttamente le azioni intraprese.
Scadenze periodiche
Il DVR e i suoi allegati obbligatori devono essere mantenuti aggiornati nel tempo. Alcune valutazioni hanno cadenze precise fissate dalla normativa:
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Rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali: revisione ogni 4 anni.
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Rischio chimico: le schede di sicurezza devono essere aggiornate ogni 3 anni.
In generale, l’aggiornamento del DVR è necessario ogni volta che intervengono modifiche significative nel ciclo produttivo o nell’organizzazione del lavoro, come l’introduzione di nuove attrezzature, prodotti chimici, mansioni o cambiamenti strutturali nei locali aziendali.
Artigianservice – Area Formazione, Sicurezza e Medicina del Lavoro
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