Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore il 5 maggio 2023 le previsioni del Decreto Lavoro;  alcuni provvedimenti sono di immediata applicazione, mentre altri avranno decorrenza dal 2024.

Proponiamo qui di seguito un primo esame del Decreto Legge, ricordando che (come di consueto) per l’applicazione effettiva di alcune delle disposizioni sarà necessario attendere le circolari degli enti coinvolti.

Agevolazioni contributive legate alle assunzioni: il nuovo decreto lavoro ha previsto 2 nuove tipologie di incentivi contributivi con la finalità di incentivare le assunzioni:

  • Articolo 10: Sono incentivate le assunzioni di lavoratori percettori di Assegno di Inclusione (la modalità di sostegno al reddito che a partire dal 1 gennaio 2024 sostituirà il reddito di cittadinanza). I datori di Lavoro infatti potranno beneficiare di uno   sgravio contributivo per 24 mesi  in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, entro il tetto massimo pari a 8.000 euro, o per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato pieno o parziale, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari 4.000 euro.
  • Articolo 27: Sono altresì incentivate per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, le assunzioni, effettuate nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani under 30 che non lavorino né studino (c.d. NEET) e che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. Tale incentivo è cumulabile nella misura massima del 20% con lo sgravio giovani, anche nella sua misura prevista fino al 31 dicembre 2023, e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Contratto di lavoro a tempo determinato, Articolo 24:

Il Decreto Lavoro apporta alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine rendendo più flessibile il regime delle causali e valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva. Fermo restando l’acausalità dei primi 12 mesi di contratto (e il limite massimo dei 24 mesi), nei periodi successivi, le causali legittimanti il ricorso al lavoro a tempo determinato sono le seguenti:

  • Specifiche esigenze previste dai contratti collettivi ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitarie;
  • nelle more dell’intervento della contrattazione collettiva, e comunque non oltre il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • Esigenze di carattere sostitutivo (già precedentemente previste)

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale, Articolo 37:

Il Decreto prevede l’innalzamento ad € 15,000 del limite massimo erogabile dagli utilizzatori per le prestazioni occasionali nell’ambito dei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti balneari e dei parchi divertimento. Per questi settori viene ampliata la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale (voucher) consentendo ad utilizzatori che abbiamo alla proprie dipendenze fino a 25 lavoratori a tempo indeterminato

Decreto Trasparenza, articolo 26:

Il Decreto prevede una serie di semplificazioni in materia di informazioni e obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, stabilendo che le informazioni inerenti l’orario di lavoro e la sua programmazione nonché il periodo di prova, le ferie, i congedi, la retribuzione, ed altre informazioni contrattuali, possano essere comunicate al dipendente, anche attraverso il rimando alla contrattazione collettiva.  Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Riduzione del cuneo fiscale, Articolo 39:

Il decreto innalza, in misura pari al 4% l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga che vanno da luglio a dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). Pertanto l’attuale esenzione prevista del 2% e del 3%, dal mese di luglio sarà del:

  • 6% per retribuzioni imponibili mensili non eccedenti € 2.692,00
  • 7% per retribuzioni imponibili mensili non eccedenti € 1.923,00

Welfare Aziendale, fringe benefit, articolo 40:

Si conferma, anche per il 2023 l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro  esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Restano incluse le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché i buoni carburante. Per i lavoratori Per i dipendenti che non hanno figli a carico, il limite di esenzione per l’erogazione di Fringe Benefit, resta fissato in € 258,23

Sanzioni per omesso versamento contributi previdenziali, articolo 23:

Il Decreto interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, con la finalità di mitigare la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino ad € 10,000 annui decorsi 3 mesi dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. In particolare in luogo dell’attuale sanzione prevista da 10.000 a 50.000 € viene previsto un importo minimo pari ad 1,5 volte l’importo omesso ed un importo massimo pari 4,5 volte lo stesso importo.

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