Coronavirus – aggiornamenti al 5 marzo

Giornata cruciale quella di ieri; nel pomeriggio Confartigianato e gli altri attori sociali sono stati ricevuti dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Qui è possibile trovare le richieste e gli interventi messi sul tavolo dalla nostra associazione; si è in attesa dell’ulteriore decreto, annunciato, a favore dell’economia.

In serata, poi, è stato pubblicato un nuovo Decreto, a firma del premier e valido su tutto il territorio nazionale, che aggiorna alcuni provvedimenti e integra i comportamenti da adottare per prevenire ulteriori contagi. In particolare si segnala che:

  • sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto  personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale (fino al 3 aprile);
  • sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (fino al 3 aprile);
  • sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico (dal 9 marzo fino al 3 aprile, prima, in Lombardia, in vigore il divieto imposto dal decreto di domenica 1° marzo);
  • limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università;
  • sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (fino al 3 aprile);
  • la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.  81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
  • è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali;
  • in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

Si RACCOMANDA di prendere visione del testo completo cliccando qui e, come richiesto dal decreto, si invitano tutti gli esercizi commerciali ad osservare e appendere, all’interno dei locali della propria attività, quanto nuovamente previsto (allegato 1) relativamente alle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie.