Coronavirus – ulteriori restrizioni di Regione e Governo

Nello scorso fine settimana sono stati adottati due provvedimenti, il primo in ordine di tempo da parte di Regione Lombardia (DELIBERA REGIONALE  514 del 21 marzo 2020), il secondo da parte del Governo (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020), che impongono limitazioni alle attività produttive, in ragione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus in corso.

Per consentire la lettura qui è possibile scaricare il testo integrale della Delibera Regionale e qui il testo del DPCM Governativo. Qui anche il Decreto dei Ministri della Salute e dell’Interno 22 Marzo 2020, poi ripreso dal DPCM, che vieta lo spostamento delle persone al di fuori del proprio comune in cui si trovano se non per comprovate:

  • esigenze lavorative;
  • esigenze di assoluta urgenza;
  • motivi di salute.

Riassumendo, per quanto possibile, ricordiamo allora che:

  • Da oggi, lunedì 23 marzo, sono consentite solo le attività con codice ATECO rientrante nella tabella di cui all’allegato 1 del DPCM 22 Marzo 2020 (qui scaricabile).
  • E’ tuttavia consentito il proseguimento delle attività non indicate nell’allegato 1, purché esse siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché degli impianti a ciclo produttivo continuo. Per poter proseguire l’attività è obbligatoria una comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva (in cui sono spiegati e giustificati i motivi della richiesta): fino ad eventuale diniego l’attività può essere proseguita; per la Provincia di Milano è necessario inviare una PEC all’indirizzo protocollo.prefmi@pec.interno.it. Scrivendo all’ufficio categorie, all’indirizzo pablo.scaccabarozzi@confam.org, è possibile richiedere un modello da compilare e inviare.
  • Sono sempre possibili le attività (pubbliche o in concessione) che erogano servizi di pubblica utilità (volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione), nonché produzione, trasporto e commercializzazione consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  • Fino alle ore 24 del 25 marzo è consentito, a chi finora poteva lavorare e deve sospendere l’attività, di completare le attività necessarie alla sospensione stessa (spedizione della merce in giacenza, consegne, messa in sicurezza). E’ sempre possibile continuare l’attività in modalità a distanza o in lavoro agile (da casa);
  • Sono sospese, comunque, tutte le attività commerciali al dettaglio, i mercati settimanali scoperti sia alimentari che non, i distributori automatici H24 bevande e alimenti confezionati, le slot machine, le altre attività artigianali di servizio (con le esclusioni citate sopra), i servizi di ristorazione, le palestre, i centri benessere, acconciatori ed estetisti, tatuatori, massaggi;
  • Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate (ivi compresi residence, alloggi agrituristici e locazioni brevi per finalità turistiche), ed è sospesa l’accoglienza degli ospiti.
  • Per completezza ricordiamo che è stabilito lo stop generale ai cantieri edili legati alla costruzione o alla ristrutturazione delle abitazioni, mentre restano aperti solo quelli legati alle opere pubbliche di manutenzione ferroviaria e stradale e ad altre opere particolari, legate al comparto infrastrutture. A non essere sospesi sono tutti cantieri connessi al codice Ateco “ingegneria civile”, incluso nella lista delle attività che resteranno garantite.

Il decreto governativo scade il 3 aprile, ma sarà probabilmente reiterato. La delibera regionale scade il 15 Aprile. Si faccia conto pertanto che il regime di sospensione indicato prosegua fino a nuova comunicazione.

Ricordiamo l’obbligo, in ogni caso, per tutte le attività per le quali è consentito il proseguimento,  del massimo rispetto dei protocolli di sicurezza, che sono comunque condizione necessaria per poter continuare il lavoro (sanificazione, distanziamento, DPI, ecc…), come da protocollo del 14 marzo (vedi articolo)