Decreto Agosto: come cambiano cassa integrazione e possibilità di licenziamenti

E’ stato pubblicato il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, c.d. Decreto Agosto, contenete, tra le altre, nuove disposizioni in materia di Cassa Integrazione, licenziamenti, decontribuzione, contratti a termine e nuove scadenze di pagamento.

  • Ammortizzatori sociali – Cassa Integrazione: (artt. 1, 2 e 19): Il Decreto Agosto prevede la concessione di ulteriori 18 settimane di cassa integrazione collocate nel periodo  tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il periodo complessivo è da dividere in 2 tranches, ciascuna da 9 settimane; le prime 9 settimane, seguono le stesse regole già utilizzate in precedenza per emergenza Covid, mentre per le successive 9 settimane potrebbe essere previsto il versamento di un contributo addizionale, sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019.

FSBA: con riferimento alla Cassa integrazione del settore artigiano, non sono previste nuove richieste per accedere all’ammortizzatore sociale, bensì la stessa richiesta si rinnova in automatico, risparmiando agli artigiani una buona dose di burocrazia.

  • Decontribuzione per le aziende che non richiedono la CIG (art. 3):  è prevista per le aziende che non richiedono la proroga della CIG, e che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti. L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto per un periodo massimo di 4 mesi, da fruire entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020
  • Decontribuzione per le assunzioni (artt. 6 e 7): ai datori di lavoro che successivamente al 15 agosto 2020 assumono a tempo indeterminato (o trasformino un contratto da tempo determinato a indeterminato), è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo di 6 mesi, nel limite massimo mensile di € 671,66.
  • Contratti a termine (art. 8):Viene confermata e prorogata al 31 dicembre 2020, la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali. Viene inoltre abrogato il comma 1-bis dell’art. 93 del D.L. n. 34/2020 che imponeva la proroga dei contratti a tempo determinato, di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
  • Proroga del divieto di licenziamento (art. 14): Fino al  31 dicembre 2020, è preclusa la possibilità di recedere dal rapporto di lavoro per Giustificato Motivo Oggettivo prima di aver utilizzato completamente le 18 settimane aggiuntive di Cassa Integrazione.  Altresì, il divieto di applica ai datori di lavoro che abbiano utilizzato la decontribuzione in assenza di richiesta CIG (art 3 del DL 104/2020).
  • Versamenti tributari e contributivi (art. 97): Vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza (16 marzo 2020,  16 aprile 2020,  16 maggio 2020), con le seguenti modalità:
    • il 50% potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino a 4 rate mensili di pari importo con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre;
    • il restante 50%  potrà essere versato, in un’unica soluzione entro il 16  gennaio 2021 o fino ad  un massimo di 24 rate mensili. La prima rata dovrà essere versata entro il 16 gennaio 2021.
  • Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 (art. 112): Limitatamente al periodo d’imposta 2020, il valore di beni e servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.
  • Cartelle e avvisi Agenzia della  Riscossione (art. 99): Il Decreto agosto ha prorogato:
    • la  notifica di nuove cartelle e altri atti di riscossione al 15 ottobre 2020.
    • i versamenti di cartelle (con scadenza dopo l’8 marzo 2020), al 30 novembre 2020
    • Le rate in scadenza nel periodo successivo all’8 marzo 2020, dovranno essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2020. 

Per cercare di far chiarezza su tutti i punti, il giorno 17 settembre 2020 organizzeremo un convegno in streaming nel quale verranno analizzate le possibilità per le aziende previste sia dal Decreto Agosto che anche dalle precedenti disposizioni. Già da ora invitiamo a partecipare all’iniziativa per la quale, nei prossimi giorni, verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per la partecipazione.