Lavoro: convertito in legge il Decreto Rilancio

Sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è stata pubblicata la L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito il cosiddetto Decreto Rilancio; la legge, in vigore dal 19 luglio 2020, prevede novità, in materia di Cassa Integrazione, congedi parentali, smart working e contratti a termine.

Ammortizzatori sociali (artt. 68, 70, 70-bis, 71):  E’ prevista la possibilità di anticipare anche le 4 settimane di Cassa Integrazione inizialmente previste come fruizione per i mesi di settembre ed ottobre. Quindi la totalità delle 18 settimane complessive può essere utilizzata in modo consecutivo, con le regole già esaminate nella nostra precedente circolare con l’analisi del DL 52/2020 del 18 giugno 2020

Congedo parentale (art. 72): In sede di conversione è stato confermato l’aumento da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati) della durata massima del congedo parentale per ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato con figli di età non superiore a 12 anni (senza limiti di età in caso di figli con disabilità). E’ riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. Il termine finale per la fruizione del congedo è stato prorogato dal 31 luglio al 31 agosto 2020.

Licenziamenti e trasferimento d’azienda (art. 80): La legge di conversione del Decreto Rilancio conferma fino al 17 agosto 2020 il blocco dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e la sospensione delle procedure in corso.

Smart working (art. 90): Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ad oggi fissato per il 31 luglio 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Apprendistato non professionalizzante e contratti a termine (art. 93): L’art 93, comma 1 bis, prevede la protrazione exlege (quindi obbligatoria) dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, e dei contratti di apprendistato duale, per un periodo pari al periodo di sospensione dell’attività lavorattiva in conseguenza dell’emergenza epidemiologica. La proroga riguarda solo i contratti in essere al 19 luglio 2020. Per tutti questi contratti l’effetto della proroga si concretizza in un prolungamento forzato del rapporto di lavoro per un numero di giornate pari a quelle dell’assenza che il dipendente ha avuto con riferimento all’emergenza epidemiologica, con casuale, sia di Cassa Integrazione, sia di eventuali congedi, sia anche per ferie o permessi forzati.