Nuovo decreto su cassa integrazione: anticipate le 4 settimane aggiuntive

Il 16 giugno 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 52, che introduce alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di Cassa Integrazione Ordinaria,in deroga, FIS ed FSBA.

In particolare, viene disposta l’anticipazione del periodo aggiuntivo di 4 settimane di trattamento di integrazione salariale, la cui fruizione era originariamente prevista a decorrere dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Ora quindi, i datori di lavoro hanno a disposizione un totale di 18 settimane, senza limiti alla distribuzione temporale; pertanto colore che hanno esaurito le prime 9 settimane, e le ulteriori 5, possono utilizzare sin da subito anche le altre 4. 

Il nuovo DL 52/2020, rivoluziona nuovamente i termini di presentazione delle domande di Cassa Integrazione, ed in particolare viene previsto:

  • come termine generale: l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione / riduzione dell’attività, o qualora più favorevole, allo scadere del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del DL 52 in esame (15 luglio p.v.);
  • differimento dal 31 maggio 2020  al 15 luglio 2020 il termine di presentazione delle domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020;
  • introduzione della norma di salvaguardia, per i casi di domande erroneamente presentate (per trattamenti diversi rispetto a quelli di spettanza o recanti errori od omissioni tali da determinarne il rigetto), con possibilità di presentare nuovamente la domanda corretta entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell’errore, o se più favorevole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL 52 in esame (15 luglio p.v.);
  • presentazione dei modelli SR41: entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione e comunque, in sede di prima applicazione e se più favorevole, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL 52 in esame (15 luglio p.v.).

L’Area Lavoro dell’associazione rimane a disposizione delle imprese che dovessero avere necessità in merito (tel. 0331529111).