Rinnovo CCNL area meccanica: cosa cambia

Con l’accordo 17 dicembre 2021 Confartigianato e le altre parti sociali hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane dell’area meccanica, che confluisce nella nuova macro area Manifatturiero. L’accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022. Qui di seguito ne riportiamo  le principali novità

Campo di applicazione del c.c.n.l.: Il campo di applicazione del c.c.n.l. Viene estesoalle imprese artigiane e consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, nonché ai datori di lavoro che operano nel settore del restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e ogni altro materiale che ricada nella normativa di tutela dei beni culturali.

Una tantum: A copertura del periodo di carenza contrattuale che va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, ai lavoratori in forza alla data del 17 dicembre 2021 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad € 130,00 suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’importo verrà erogato in 2 tranches:

  • € 70,00 con la retribuzione di marzo 2022;
  • € 60,00 con la retribuzione di luglio 2022.
  • Agli apprendisti l’una tantum sarà erogata nella misura del 70%, con le medesime decorrenze.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum; pertanto, dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. In considerazione di ciò, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di gennaio 2022.

Minimi tabellari: L’accordo stabilisce, per tutti i settori coinvolti un aumento medio calcolato sul 4° livello (da riparametrare per gli altri livelli di inquadramento)  pari:

  • 25 dal 1° gennaio 2022;
  • 25 dal 1° maggio 2022;
  • 19,57 dal 1° dicembre 2022;

Indennità di reperibilità – Metalmeccanica: A decorrere dal 1° gennaio 2022 la misura dell’indennità di reperibilità per il settore metalmeccanico è aumentata del 5%.

Indennità di trasferta – Metalmeccanica e Odontotecnica A decorrere dal 1° gennaio 2022 la misura dell’indennità di trasferta per il settore metalmeccanico e odontotecnico è aumentata del 5%.

Lavoro a termine:

  • Oltre alle ipotesi previste dalla legge il contratto a termine è consentito, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
  • punte di più intensa attività derivanti da richieste del mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e la specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
    • incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
    • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
    • esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari.
  • Con riferimento ai Limiti quantitativi, è possibile assumere fino a:
    • 3 lavoratori nelle imprese fino a 5 dipendenti (compresi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti);
    • 4 lavoratori nelle imprese con oltre 5 dipendenti;
    • nelle imprese con più di 10 dipendenti del settore odontotecnico, è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due, con arrotondamento all’unità superiore.
    • nelle imprese con più di 10 dipendenti degli altri settori, è consentita l’assunzione di 5 lavoratori con rapporto a tempo determinato.
  • Con riferimento alla durata è  consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto non superiore a 36 mesi, per qualunque tipo di mansione; inoltre, le parti convengono che ai contratti a tempo determinato non trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro l’obbligo di rispettare il periodo di intervallo tra un contratto a termine ed un altro.
  • Stagionalità: E’ prevista la stipula di contratti a tempo determinato con durata fino a 6 mesi,per esigenze stagionali per la gestione organizzativa di eventi prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell’anno, per tutte le tipologie di aziende.

Per un approfondimento di tutte le novità, i nostri uffici dell’area di gestione personale sono a disposizione (tel. 0331529111)