Nuove disposizioni Covid-19

Negli ultimi giorni una serie di nuove indicazioni sono state emanate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus; oltre al noto DPCM (che analizziamo più sotto) è necessario porre particolare attenzione sulla Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 che aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche:

Casi positivi asintomatici: le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici: le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine: le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici: i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2, confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Il Ministero raccomanda di eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; di prevedere accessi al test differenziati per i bambini; non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

La quarantena a seguito di infezione da virus non è considerata automaticamente e sempre malattia. Lo chiarisce l’Inps con la circolare numero 3653 del 9 ottobre 2020 nella quale si precisa quando spetta la tutela previdenziale per malattia nei casi di contagio. L’intervento dell’Istituto di previdenza fa chiarezza sulla confusione in fatto di quarantena e tutela previdenziale a seguito della ricezione di migliaia di certificazioni mediche. Più precisamente: “non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione“. Ovviamente, ciò vale per quelle attività che consentono il cosiddetto “lavoro agile”, mentre per i lavoratori impossibilitati a lavorare da casa (per le caratteristiche della mansione) devono sussistere due requisiti fondamentali per il riconoscimento della malattia: 1) il lavoratore non possa svolgere la propria attività da casa e per questo si guarderanno gli accordi aziendali; 2) vi sia una certificazione da parte dell’autorità di sanità pubblica. Il combinato di queste due condizioni configura l’incapacità temporanea allo svolgimento del lavoro e quindi fa scattare l’indennizzo economico da parte dell’Inps per le giornate perse.

Per quanto riguarda il DPCM del 13 ottobre, viene ribadito l’obbligo dell’uso delle mascherine già ampliamente noto sia in luoghi chiusi e all’aperto; il nuovo decreto, infatti, conferma l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla sia nei luoghi chiusi diversi dall’abitazione che all’aperto. Rimangono le eccezioni riguardanti i bambini sotto i 6 anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi. Inoltre viene “fortemente raccomandato” l’utilizzo delle mascherine “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”. Nei luoghi di lavoro, oltre all’obbligo della mascherina, rimangono in vigore i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

Una novità del DPCM, in particolare, dispone che le attività dei SERVIZI DI RISTORAZIONE, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che rispettino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.